TITOLO 1 -
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI
ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
E' costituita, ai sensi degli artt.
36 e segg. del codice civile,
l'Associazione scientifico-culturale non
a scopo di lucro denominata "Kairos,
Associazione di Psicologia e
Psicoterapia Cognitiva" con sede in Via
dello Storione 4, Punta Marina, Ravenna
ART. 2 - DURATA
La durata dell'Associazione è
stabilita a tempo indeterminato.
ART. 3 - SCOPI E FINALITA’
L'Associazione non ha scopo di lucro,
è apolitica, aconfessionale, ha finalità
di utilità sociale a favore dei soci e
dei terzi, non persegue finalità
sindacali e si prefigge come obiettivo
quello di diffondere le conoscenze
riguardanti le applicazioni cliniche, la
ricerca e la divulgazione nell’ambito
della psicologia e psicoterapia
cognitiva attraverso:
- la promozione di
attività di studio e ricerca in
collaborazione con enti pubblici e
privati;
- la realizzazione
di iniziative di carattere
culturale: incontri, tavole rotonde,
convegni, conferenze, ecc;
- la progettazione
e realizzazione di attività
formative, di aggiornamento, di
perfezionamento rivolte a
professionisti psicologi ed ad
operatori sanitari e sociali ed
educativi;
- la realizzazione
di programmi psicoeducativi, di
educazione alla salute e diffusione
di tecniche di prevenzione,
riabilitazione e trattamento
nell’ambito della psicologia
cognitiva;
- la realizzazione
e diffusione di materiale
divulgativo: pubblicazione di libri,
riviste, bollettini, atti di
convegni, di seminari, di studi e
ricerche.
L'Associazione ha la facoltà di
intraprendere relazioni e collaborazioni
articolate con altre Associazioni,
Cooperative sociali, Enti pubblici e
privati, Istituzioni assistenziali e
sanitarie, di volontariato e
organizzazioni no profit, che perseguono
finalità analoghe o affini alle proprie.
L’associazione si avvale in modo
prevalente di prestazioni volontarie
libere e gratuite dei propri associati;
può inoltre avvalersi, in caso di
particolare necessità, di prestazioni di
lavoro autonomo e dipendente, anche
ricorrendo ai propri associati.
TITOLO 2 -
COMPOSIZIONE E ADESIONE
ART. 4 - REQUISITI PER I SOCI
Possono iscriversi all’Associazione
cittadini italiani o stranieri, che
manifestino interesse professionale e
culturale nell’ambito della psicologia
cognitiva.
I soci sono distinti in quattro
categorie:
Soci Fondatori : si intendono
i soci che hanno partecipato alla
costituzione dell'associazione,
risultanti dall'atto costitutivo;
Soci Ordinari : sono tutti
coloro in possesso del diploma di laurea
in psicologia che aderiscono
all'Associazione in base ai requisiti
richiesti e si impegnano a sostenere il
perseguimento degli scopi associativi;
Soci Onorari : sono tutti
coloro che per la loro attività, per la
frequenza all’Associazione, o per aver
contribuito alla realizzazione degli
scopi associativi, sono stati definiti
tali ai sensi dell’Art. 5;
Soci Aderenti: persone fisiche
o enti che condividono e sostengono le
attività dell’Associazione. Gli aderenti
possono prendere parte a tutte le
manifestazioni ed attività organizzate
da Kairos con le stesse agevolazioni dei
soci ordinari, ma non rivestendo lo
stato di socio effettivo, non possono
partecipare all’assemblea dei soci, non
hanno diritto al voto e non possono
ricoprire le cariche istituzionali
previste.
ART. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE DEI
SOCI
Gli aspiranti soci dovranno essere in
possesso del diploma di laurea in
psicologia e fare domanda, corredata da
un curriculum formativo e professionale,
al Consiglio Direttivo il quale è
chiamato a deliberare l'ammissione.
Su specifica proposta da parte di
almeno tre soci, possono essere avanzate
le candidature di Soci Onorari anche per
persone non in possesso del diploma di
laurea in psicologia ma che, con la loro
attività e/o frequenza all'Associazione,
hanno contribuito alla realizzazione
degli scopi associativi. Lo status di
Socio Onorario viene acquisito
esclusivamente attraverso voto unanime
da parte del Consiglio Direttivo.
Le iscrizioni, agli effetti del
pagamento della quota associativa,
decorrono dal primo gennaio dell'anno in
cui la domanda è accolta.
Sulle domande di ammissione si
pronuncia il comitato direttivo; le
eventuali reiezioni devono essere
debitamente motivate.
ART. 6 - DOVERI DEI SOCI
L'appartenenza all'Associazione ha
carattere libero e volontario ma impegna
gli aderenti al rispetto del presente
statuto e ad osservare gli eventuali
regolamenti e le delibere adottate dagli
organi dell’associazione.
I soci fondatori e ordinari sono
tenuti inoltre a versare il contributo
associativo annuale; non sono tenuti al
versamento i soci aderenti e onorari.
Le quote e i contributi associativi
sono intrasmissibili. I soci non possono
vantare alcun diritto nei confronti del
fondo comune né di altri beni di
proprietà dell’associazione.
ART. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA
DI SOCIO
La perdita della qualifica di socio
può avvenire per le seguenti ragioni:
-
per dimissioni comunicate in
forma scritta. La perdita di
qualifica ha effetto dalla data
nella quale il consiglio prende atto
delle dimissioni;
-
per la perdita di uno dei
requisiti, di cui all'art. 5, in
base ai quali è avvenuta
l'ammissione;
-
per delibera di esclusione del
consiglio direttivo per accertati
motivi di incompatibilità, per aver
contravvenuto alle norme ed obblighi
del presente statuto o per altri
motivi che comportino indegnità;
-
per ritardato pagamento della
quota per oltre un anno dopo un
sollecito scritto;
Il Consiglio Direttivo procederà
entro il terzo mese di ogni anno sociale
alla revisione della lista dei soci.
Nel caso in cui alla lettera c) del
presente articolo, ai fini
dell'accertamento, l'associato verrà
dapprima invitato dal Consiglio
Direttivo a presentare per iscritto,
entro 10 giorni dalla data della
comunicazione, le proprie
giustificazioni o, eventualmente, le
proprie dimissioni. In mancanza di
dimissioni, il Consiglio Direttivo,
esaminate le eventuali giustificazioni
scritte dell'associato, potrà adottare
provvedimenti di sospensione o, nei casi
più gravi, di espulsione. <
La delibera di espulsione o di
sospensione, per essere valida, deve
ottenere il voto favorevole di almeno
2/3 dei consiglieri presenti al
Consiglio Direttivo.
Il socio che recede o escluso non ha
diritto alla restituzione delle quote
associative versate.
TITOLO 3 -
AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO
ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'associazione sono:
- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario Tesoriere;
Tutte le cariche sociali sono
gratuite salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate.
ART. 9 - ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea Generale Può essere
ordinaria o straordinaria; è costituita
da tutti i soci fondatori, ordinari e
onorari regolarmente iscritti
all'Associazione. Essa viene convocata
in via ordinaria almeno una volta l'anno
entro i primi quattro mesi successivi
alla chiusura dell’esercizio sociale per
l’approvazione del bilancio consuntivo;
si riunisce inoltre ogni qual volta il
presidente, il consiglio direttivo o 2/3
degli associati ne ravvisino la
necessità. Si riunirà in via
straordinaria su richiesta di almeno 1/3
dei soci.
Le assemblee generali ordinarie e
straordinarie sono convocate, con
preavviso di almeno 8 giorni, mediante
invito con lettera indirizzata ai soci,
o lettera in formato elettronico
indirizzata ai soci a cura della
presidenza contenente l’ordine del
giorno, il luogo, la data e l’ora della
prima convocazione e della eventuale
seconda convocazione che non può essere
nello stesso giorno della prima.
ART. 10 - COSTITUZIONE E
DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE
L'assemblea generale in sede
ordinaria è regolarmente costituita in
prima convocazione con la presenza di
almeno la metà più uno dei soci in
proprio o per delega.
In seconda convocazione essa è
validamente costituita qualunque sia il
numero dei soci presenti.
L'assemblea generale in sede
straordinaria è validamente costituita
sia in prima che in seconda convocazione
con la presenza di almeno 2/3 dei soci
in proprio o per delega.
L'Assemblea Generale è presieduta dal
Presidente o, in sua assenza, dal Vice
Presidente. La nomina del segretario è
fatta dal Presidente dell’assemblea.
Le delibere dell’assemblea devono
constare da verbale, sottoscritto dal
presidente e dal segretario.
L'assemblea generale ordinaria
delibera a maggioranza semplice:
con la maggioranza minima della metà più
uno dei voti in prima convocazione e a
qualunque sia il numero dei votanti in
seconda convocazione. In caso di parità
di voti l'assemblea è chiamata a votare
una seconda volta; qualora non si
raggiunga una maggioranza la delibera
verrà rimessa al Presidente.
L'Assemblea straordinaria delibera,
sia in prima che in seconda
convocazione, con la maggioranza di
almeno 2/3 dei voti.Le votazioni
dell'Assemblea Generale dovranno
avvenire per alzata di mano.
ART. 11 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA
GENERALE
All'Assemblea Generale spettano i
seguenti compiti:
- eleggere i membri del Consiglio
Direttivo;
- discutere e deliberare sul
bilancio consuntivo, sul
bilancio preventivo se redatto;
- fissare, su proposta del
Consiglio Direttivo, i contributi
associativi
- deliberare su ogni altro
argomento di carattere ordinario
sottoposto alla sua approvazione dal
Consiglio Direttivo;
In sede straordinaria:
- deliberare sulle proposte di
modifica dello statuto;
- deliberare sul trasferimento
della sede dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro
argomento di carattere straordinario
sottoposto alla sua approvazione dal
Consiglio Direttivo;
- deliberare sullo scioglimento
dell'Associazione.
ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è diretta da un
Consiglio Direttivo costituito da 3 a 5
membri scelti tra i soci ed eletti in
Assemblea Generale. Ad esso spetta la
gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione; pertanto esso ha
facoltà di compiere tutti gli atti che
riterrà opportuni per l'attuazione ed il
raggiungimento dello scopo sociale.
A titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, il Consiglio Direttivo ha il
compito di:
- nominare, a maggioranza assoluta
fra i Consiglieri componenti il
Consiglio Direttivo, un Presidente,
un Vice Presidente ed un Segretario
Tesoriere.
- deliberare sulle questioni
riguardanti l'attività
dell'Associazione per l'attuazione
delle sue finalità e secondo le
direttive dell'Assemblea Generale
assumendo tutte le iniziative del
caso;
- predisporre i bilanci preventivi
e consuntivi da sottoporre
all'Assemblea Generale;
- deliberare l'AMMISSIONE dei
nuovi soci e dei soci benemeriti,
delibera in merito al recesso e
all’esclusione;
- stipulare tutti gli atti e
contratti inerenti l’attività
sociale;
- conferire a singoli associati
incarichi vari di collaborazione;
- nominare apposite commissioni
consultive o di studio composte da
soci e non soci aventi competenza
tecnica nei vari rami di interesse
dell'Associazione. Di tali
commissioni dovranno essere
precisate le funzioni, i componenti,
i responsabili.
Il Consiglio Direttivo rimane in
carica tre anni ed ogni membro può
essere rieletto. Il Consiglio Direttivo
viene eletto per la prima volta dai Soci
Fondatori e successivamente
dall'Assemblea Generale la quale
determinerà anche il numero dei
componenti il Consiglio Direttivo. In
caso di una vacanza ingiustificata
superiore ai tre mesi di un proprio
componente, il Consiglio Direttivo
provvederà a sostituirlo con il primo
dei non eletti.
ART. 13 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato
dal presidente tutte le volte nelle
quali vi sia materia su cui deliberare,
o quando lo richieda la maggioranza dei
componenti, con un preavviso di almeno
otto giorni.
Il Consiglio viene convocato con le
stesse modalità dell’assemblea con un
preavviso di almeno 3 giorni. La
convocazione contiene un ordine del
giorno, il luogo, la data e l’ora e
della seduta dovrà essere redatto il
relativo verbale il quale, per essere
valido, dovrà essere firmato dal
Presidente e dal Segretario.
Affinché le riunioni del Consiglio
Direttivo siano valide è necessario che
siano presenti la maggioranza assoluta
dei componenti del Consiglio, tra cui il
Presidente o il Vice Presidente. Il
Consiglio Direttivo delibera a
maggioranza semplice, per alzata di
mano, in base al numero dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il
voto del Presidente.
ART. 14 - PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta
l'Associazione, dirige e coordina tutte
le attività, convoca le assemblee
generali ordinarie e straordinarie e
quelle del Consiglio Direttivo. In
particolare, egli ha la rappresentanza
legale di fronte a terzi in giudizio e
la firma sociale, ivi comprese tutte le
attività economiche finanziarie inerenti
l'attività dell'Associazione. Il
Presidente dura in carica un triennio.
In caso di dimissioni o di decadenza il
Consiglio Direttivo provvede a nominare
un nuovo Presidente. In caso di sua
assenza o inadempimento le funzioni del
Presidente spettano al Vice Presidente.
ART. 15 - VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente coadiuva il
Presidente e lo sostituisce in caso di
necessità.
ART. 16 - SEGRETARIO-TESORIERE
Il Segretario Tesoriere redige i
verbali delle assemblee, tiene
l'amministrazione, esige le quote e
dirama ogni eventuale comunicazione ai
membri del Consiglio. Egli, inoltre,
presenta all'Assemblea Generale annuale
il bilancio consuntivo per l'anno
precedente e, se ove richiesto o
ritenuto necessario redige il bilancio
preventivo per ciascun esercizio.
ART. 17 - REVISORE DEI CONTI
Al Revisore dei Conti, organo
facoltativo, laddove e se nominato,
spetta, nelle forme e nei limiti d'uso,
il controllo sulla gestione
amministrativa dell'Associazione. Egli
deve redigere le relazioni per le
assemblee dei soci relativamente ai
bilanci consuntivi predisposti dal
Consiglio Direttivo.
Il Revisore dei Conti è nominato
dall’Assemblea e dura in carica tre
anni. Egli è rieleggibile e potrà essere
scelto tra persone esterne
all'Associazione avuto riguardo della
sua competenza.
ART. 18 - ENTRATE
DELL'ASSOCIAZIONE
Il fondo di dotazione iniziale è
costituito dalle quote versate dai soci
fondatori.
l’associazione trae le risorse
economiche per il funzionamento e per lo
svolgimento delle attività dalle
seguenti fonti:
- Quote associative e contributi
degli associati,
- Sovvenzioni europee, statali,
regionali, provinciali, comunali o
di altre istituzioni pubbliche,
- Contributi di istituti o singoli
soggetti privati,
- Proventi derivanti dalla
prestazione di servizi ed attività
attinenti lo scopo
dell'Associazione;
- entrate derivanti da prestazioni
di servizi convenzionati
- proventi delle cessioni di beni
e servizi agli associati e a terzi,
anche attraverso lo svolgimento di
attività economiche di natura
commerciale, svolte in maniera
ausiliaria e finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi
istituzionali
- Da versamenti, donazioni o
lasciti di terzi o di associati.
- erogazioni liberali degli
associati e dei terzi
- entrate compatibili con le
finalità sociali
dell’associazionismo di promozione
sociale
Il fondo comune, costituito da avanzi
di gestione, fondi riserve e tutti i
beni acquisiti a qualsiasi titolo
dall’associazione, non è mai ripartibile
fra i soci durante la vita
dell’associazione ne’ all’atto del suo
scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire anche
in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o
capitale, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla
legge.
L’associazione ha l’obbligo di
reinvestire l’eventuale avanzo di
gestione a favore di attività
istituzionali statutariamente previste.
ART. 19 – ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale decorre dal primo
gennaio al trentuno dicembre di ogni
anno. Il consiglio direttivo deve
predisporre il bilancio da presentare
all’assemblea degli associati per
l’approvazione entro 4 mesi dalla
chiusura dell’esercizio.
Il primo esercizio inizierà con la
data di costituzione dell'associazione e
si chiuderà al trentuno dicembre dello
stesso anno.
Il socio dimissionario o che comunque
cessa di far parte dell'Associazione è
tenuto al pagamento del contributo
sociale per tutto l'anno solare in
corso.
TITOLO 5 - NORME FINALI E GENERALI
ART. 20 - MODIFICHE, SCIOGLIMENTO
E LIQUIDAZIONE
Eventuali modifiche dello Statuto
possono essere proposte dal Consiglio
Direttivo o da almeno un terzo dei soci
aventi diritti al voto. Le modifiche
sono valide se approvate da almeno i due
terzi dei soci.
Nel caso di scioglimento
dell'Associazione il patrimonio e
l'eventuale residuo di cassa, pagata
ogni spesa, saranno devoluti ad altre
associazioni che perseguano finalità
analoghe, o a fini di utilità sociale,
fatta salva diversa destinazione imposta
dalla legge.
ART. 21 - REGOLAMENTO INTERNO
Il Consiglio Direttivo potrà
stabilire un regolamento interno, che
dovrà essere approvato a maggioranza
relativa dell'Assemblea generale. Il
regolamento avrà lo scopo di precisare
punti non esaurientemente previsti dallo
Statuto, con particolare riguardo a
quelli relativi all'amministrazione
interna dell'associazione.
ART. 22 - RINVIO
Per tutto quanto non stabilito nel
presente statuto si fa riferimento, in
quanto applicabili, le norme del codice
civile e alle disposizioni di legge
vigenti.